A distanza di neanche 5 giorni, il Governo dispone nuove misure urgenti per il contenimento dei contagi che non cambiano di molto le carte in tavola, rispetto a quelle previste nel D.p.c.m del 13 ottobre. 

Pertanto, in questa sede, ci limitiamo a riportare le modifiche di maggior rilievo, rinviando al precedente contributo per una più ampia disamina della normativa in vigore. 

Non ci sarà nessun lockdown! Il D.p.c.m. 18 ottobre 2020 introduce piccole modifiche al decreto della scorsa settimana, una sorta di “appendice” a quanto stabilito lo scorso 13 ottobre. Vediamone i contenuti.

CHIUSURA DI VIE E PIAZZE

Una delle modifiche più discusse riguarda l’obbligo posto a carico dei sindaci di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, garantendo però l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. I sindaci sono sin da subito insorti, considerando questa una norma scaricabarile. Si è subito chiarito che le decisioni saranno prese di concerto con i Prefetti territorialmente competenti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Un ulteriore giro di vite viene imposto alle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

  • sono consentite dalle ore 05:00 alle ore 24:00 a due condizioni: 
    • consumazione al tavolo 
    • massimo di 6 persone per tavolo
  • sono consentite sino alle ore 18:00 (nel precedente decreto erano le ore 21:00) dove non sia possibile la consumazione ai tavoli

La ristorazione con asporto, invece, rimane consentita sino alle 24:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (fino a dove si estendano queste “adiacenze” lo scopriremo solo nelle prossime settimane). 

IMPORTANTE! E’ fatto obbligo agli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (che attualmente prevedono 1 persona ogni 4 mq). 

ATTIVITÀ SPORTIVA

Si interviene ulteriormente sull’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto (si pensi al calcio o al basket), consentite solo in forma individuale. A tal fine, sono vietate gare e competizioni e sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

In tale ambito, si inserisce anche l’ultimatum nei confronti di palestre e piscine: o provvedono ad adeguarsi ai protocolli nazionali entro 7 giorni, oppure sarà imposta la serrata.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

La scuola costituisce un terreno in cui si sono registrate grandi divergenze a livello politico e istituzionale.  Il decreto sostanzialmente dispone: 

  • la prosecuzione in presenza dell’attività educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia (asili, scuole elementari e medie);
  • il ricorso (in funzione complementare alla didattica in presenza) alla didattica digitale integrata per le sole scuole superiori, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale ricorso ai turni pomeridiani. Viene inoltre imposto che l’ingresso a scuola non avvenga prima delle 9:00. 

Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il decreto vieta le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionali, a condizione che rispettino e adottino i protocolli nazionali.

CONVEGNI E CONGRESSI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

Al seguente link potete vedere il contributo relativo al D.p.c.m. 13 ottobre 2020, presupposto essenziale per poter capire le nuove modifiche.