Nell’ottica di ridurre l’utilizzo del contante – oltre all’abbassamento a  2.000 euro della soglia per il suo utilizzo – l’art. 22 del D.L. n 124/2019 (c.d. Collegato fiscale) ha previsto un credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con:

  • carte di debito; 
  • carte di credito; 
  • carte prepagate;
  • app e sistemi contactless

Il credito d’imposta spetta dal 1° luglio per le commissioni dovute sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività eventualmente svolta).

L’incentivo è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che abbiano ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori ad € 400.000.

COME FRUIRE DEL CREDITO?

Esercenti e professionisti riceveranno dai prestatori di servizi di pagamento l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate. L’invio avverrà su base mensile e in via telematica. Gli stessi prestatori, ricordiamo, sono tenuti anche a comunicare all’agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.

Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili, nella propria casella di Pec oppure nell’online banking, gli esercenti e i professionisti troveranno i dati necessari alla determinazione del credito spettante, e cioè:

  • l’elenco delle operazioni;
  • il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali;
  • un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.

In pratica, per le commissioni addebitate nel mese di luglio, la prima comunicazioni arriverà entro il 20 agosto.

Il credito di imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Al momento non è ancora stato istituito il codice tributo.

Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

Per informazioni sul limite al contante leggi la nostra circolare CONTANTI CONTANTI!