In questo secondo contributo analizzeremo il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dall’art. 125 del Decreto Rilancio. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

Come noto, l’art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione al Senato della Repubblica (c.d. Decreto Rilancio), prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI e altri dispositivi atti garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito, “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”). 

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% delle spese sostenute (e documentate) per: 

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; 
  • per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

Il limite di spesa al quale applicare la percentuale del credito è pari ad € 100.000; conseguentemente il credito massimo fruibile è pari ad € 60.000 (60% di € 100.000).

Con la circolare 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 125 sostituisce, abrogandolo, il credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’art. 30 del Decreto Liquidità per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.  

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, Il credito è riconosciuto a:

  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In relazione agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di un’espressa preclusione, la volontà del legislatore sia stata quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione delle misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Dopodiché, la circolare in esame, passa ad esaminare l’ambito oggettivo di applicazione della norma, fornendo un elenco esemplificativo di fattispecie che possono essere agevolate. E’ possibile individuare due categorie di spese

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
  2. quelle sostenute per l’acquisto di: 
    1. dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marchio CE);
    2. prodotti detergenti e disinfettanti
    3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marchio CE), ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
    4. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi inclusi le eventuali spese di installazione. 

Come possiamo notare, l’Agenzia delle Entrate ha rimarcato spesso la necessità che i beni di cui ai punti i. e iii. siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea affinché possano essere inclusi nella spesa agevolabile. Si ritiene pertanto, che in sede di controlli, l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare spese sostenute in relazione a prodotti privi di qualsivoglia certificazione di sicurezza (privi del marchio CE). 

SPESE PER ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI/STRUMENTI

Per quanto attiene alle attività di sanificazione, l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti precisazioni. Innanzitutto deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica e che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. 

IMPORTANTE! L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal contribuente, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che vengano rispettate le prescrizioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigente, come attestato da documentazione interna. 

In tal caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, suggerisce l’Agenzia delle Entrate, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. 

Altra importante precisazione riguarda il fatto che, per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso – purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Per quanto attiene alle modalità di fruizione del credito si rimanda a quanto definito nel primo contributo. Occorre solo precisare che in questo caso la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

ATTENZIONE! Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (200 milioni di euro). La percentuale sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Prevedibilmente, chiunque vedrà falcidiato il proprio credito.