Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha riscritto completamente l’impianto di misure disegnato dal Decreto Cura Italia prima, e dal Decreto Liquidità poi, in tema di sanificazione degli ambienti di lavoro e adeguamento ai protocolli anti contagio. In particolare:
- l’art. 64 del D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” concernente il “Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro” introduceva un credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro (dunque, era disciplinato solo il caso in cui fosse stata chiamata un’impresa esterna ad effettuare le operazioni di sanificazione);
- l’art 30 del D.L. n. 23/2020 “Decreto Liquidità” rubricato “Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro” estendeva il credito d’imposta previsto dall’art. 64 del Cura Italia, nei medesimi termini, anche alle spese sostenute per l’acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. acquisto mascherine chirurgiche e FFP2-FFP3, gel per le mani, prodotti per la sanificazione, plexiglass, visiere, camici, ecc.).
Il “Decreto RIlancio” con l’art. 125 abroga le citate disposizioni prevedendo una nuova misura e alzando la percentuale del credito d’imposta.
Al fine di riportare un quadro completo delle misure previste in tale ambito, forniamo tutte le disposizioni previste dal “Decreto Rilancio” in tema di crediti d’imposta/contributi, in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI.
CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)
L’art. 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione;
- enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
Fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Da un punto di vista soggettivo, dunque, l’art. 125 estende la possibilità di accesso al credito ad ogni soggetto economico, senza alcuna distinzione rispetto al settore di attività in cui opera, il regime fiscale adottato, la dimensione aziendale, la forma giuridica prescelta, la presenza o meno di lavoratori dipendenti (inclusi pertanto anche i lavoratori autonomi operanti sia in forma individuale che associata).
SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti (ad es. gel mani, soluzioni idroalcoliche, ecc.);
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le spese di installazione.
ATTENZIONE! In relazione alle operazioni di sanificazione si ritiene che non siano quelle tradizionalmente poste in essere dalle aziende, ma debbano rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della salute nelle circolari 17644 del 22 maggio 2020 nonché nei successivi aggiornamenti dovuti all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
PERIODO
È utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa;
- in compensazione (non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 250.000/700.000 (elevato dal Decreto Rilancio a 1 milione di euro).
TRATTAMENTO FISCALE
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
CESSIONE DEL CREDITO
In alternativa all’utilizzo diretto, l’art. 122 del Decreto Rilancio permette, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione per la cessione deve essere effettuata in via telematica, con modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)
L’art. 120 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per:
- gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie;
- le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.
Il credito in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese comunque nel limite dei costi sostenuti.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico;
- associazioni;
- fondazioni;
- enti privati (compresi gli enti del Terzo settore).
INTERVENTI AGEVOLABILI
Come anticipato, per poter beneficiare del credito d’imposta in esame, (60% nel limite di 80.000 euro di spesa) sarà necessario che si tratti di interventi volti a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, tra cui quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti di carattere innovativo, come:
- sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
PERIODO
Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 250.000/700.000 (elevato a 1 milione di euro).
Anche in questo caso il contribuente può optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (art. 122).
Si attende un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui saranno stabilite le modalità operative.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Sempre in linea con le disposizioni sinora esaminate, si espone un’altra forma agevolativa in favore delle imprese per l’adempimento ai protocolli anti-contagio.
Infatti, l’art. 95 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) autorizza l’INAIL a promuovere interventi straordinari nella forma di incentivi alle imprese che hanno introdotto, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito è riconosciuto a:
- imprese (anche individuali) iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese,
- alle imprese agrituristiche;
- alle imprese sociali (di cui al D. Lgs. n. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese.
SPESE AGEVOLABILI
Acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione (es. plexiglass);
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
RISORSE STANZIATE
- già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019, che pertanto viene revocato;
- per il finanziamento dei progetti per la sicurezza (stanziamento 2020).
Importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE
- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
ATTENZIONE! Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili (es. non potrò ottenere il contributo in esame in relazione alle spese sostenute per DPI o l’installazione di plexiglass previsto dagli artt. 120, 125, per le quali ho beneficiato del credito d’imposta).
L’INAIL provvederà a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.
Attendiamo pertanto i decreti attuativi con i quali verranno specificate le modalità di inoltro delle domande.