ART. 13 – Lett. m) – Max 25.000 euro
L’art. 13, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “Decreto liquidità”) prevede l’erogazione di finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia PMI in favore di:
- piccole e medie imprese,
- persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione,
la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
Il finanziamento è concesso a condizione che:
- sia previsto il rimborso del capitale non prima di 24 mesi;
- abbia una durata fino a 72 mesi (6 anni);
- abbia un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, e, comunque, non superiore ad euro 25.000.
IMPORTANTE! In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Inoltre, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. Si presume pertanto un erogazione in tempi celerissimi.
ART. 13 – Lett. n) – Max 800.000 euro
L’art. 13, lett. n) del Decreto prevede un’altra forma di liquidità in favore di soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. A tali soggetti viene riconosciuta una garanzia al 100% in forma mista (90% Fondo PMI e 10% Confidi) per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (dunque fino ad un massimo di 800.000 euro).
RIEPILOGO
Art. 13, lett. m) (max. € 25000,00) |
Art. 13, lett. n) (max. € 800000,00) |
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Garanzia | 100% Stato | Garanzia | 90% Stato + 10% Confidi |
Limiti | Prestito non oltre 25mila euro | Limiti | 25% dei ricavi (fino ad 800mila euro) |
Costi | Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse stimato all’1,2% | Costi | Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato |
Procedure | Autocertificazione su danni da Covid-19. Nessuna valutazione del Fondo | Procedure | Valutazione del Fondo su profilo economico-finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi |
Rimborso | Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni | RImborso | Non specificato |
Sono ammessi al Fondo – oltre alle aziende “in bonis” – anche quelle classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (le “sofferenze” sono escluse) a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31 gennaio 2020. Cosa si intende con questi termini?
- Sofferenze: sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Come detto le imprese in sofferenza sono escluse dalle garanzie;
- Inadempienze probabili: sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali. Sono ammesse le aziende a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31.01.2020;
- Esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate: sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza. Sono ammesse le aziende a condizione che siano rientrate in tale classificazione dopo il 31.01.2020.