Come noto, l’art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha introdotto un credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo per gli immobili qualificabili catastalmente come negozi e botteghe.
In particolare, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che siano stati costretti a sospendere la propria attività in esecuzione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo negozi di abbigliamento, bar, ristoranti, agenzie immobiliari, parrucchieri, estetiste, ecc.) si vedono riconosciuto un credito d’imposta del 60% sul canone di locazione relativo al mese di marzo a condizione che:
- l’attività, come detto sopra, sia stata sospesa in ottemperanza al D.p.c.m. 11 marzo 2020.
N.B. Non vi rientrano quindi i soggetti che abbiano volontariamente deciso di sospendere la propria attività pur non essendo ricompresi nell’elenco delle sospensioni.
- l’immobile oggetto di locazione sia classificabile nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). La categoria catastale è solitamente rinvenibile nel contratto di locazione. Laddove ciò non sia possibile occorrerà rivolgersi al proprietario-locatore.
Inoltre, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto che sino ad oggi risultava indiscusso. Il credito d’imposta spetta soltanto a coloro che abbiano provveduto al pagamento del canone di marzo, proprio in ragione del fatto che la finalità della normativa è quella di ristorare il soggetto dal costo sostenuto, in un momento di estrema difficoltà economica.
L’amministrazione finanziaria ha infatti precisato che “ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
N.B. Chi pagherà il canone di marzo in ritardo, ad esempio a giugno, potrà comunque usufruire del credito ma soltanto successivamente al pagamento.
Infine, per quanto concerne le modalità di fruizione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 a partire dal 25 marzo, con codice tributo “6914” denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».