Veniamo alla terza ed ultima parte di questo maxi decreto, terza parte che costituisce anche la più corposa in quanto destinata al sostegno del reddito dei lavoratori e delle famiglie.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione in deroga (Cigd)

Cassa integrazione in deroga (CIGD) estesa a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. In sostanza spetta:

  • alle piccole aziende fino a 5 dipendenti;
  • alle grandi aziende che hanno solo la Cassa integrazione straordinaria (Cigs).

Il periodo massimo concedibile non può essere superiore a 9 settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Sono previste procedure semplificate, in particolare:

  • non è necessaria anzianità contributiva di 90 gg;
  • non è necessario un previo accordo con i sindacati

ATTENZIONE! Spetta alle Regioni e alle Province autonome sottoscrivere un accordo che può essere concluso anche in via telematica con i sindacati. Quindi non si tratta di un accordo con le singole aziende bensì di un accordo quadro regionale.

  • il periodo non è computato nel limite degli altri ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e Fondo integrazione salariale (Fis)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di:

  • concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale

ovvero

  • di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,

per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

ATTENZIONE! Dobbiamo segnalare, in rettifica di quanto avevamo cautamente preannunciato, che:

  • è stata reintrodotta l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto da svolgersi anche per via telematica entro i 3 giorni successivi;
  • la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, con deroga ai limiti di utilizzo. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

IMPORTANTE! Per l’attuazione di queste misure si attende un imminente provvedimento dell’Inps che indichi le modalità attuative. Non è necessaria pertanto alcuna “corsa agli ammortizzatori” poiché per adesso la situazione è in stand by.

Cassa integrazione straordinaria (Cigs)

Le aziende che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane, dispensate dal versamento dei contributi addizionali.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

INDENNITÀ UNA TANTUM

Il decreto prevede un’indennità una tantum di 600 euro per:

 

  • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23.02.2020;
  • titolari di rapporti di co.co.co. attivi al 23.02.2020; iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
  • commercianti e artigiani.

 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

l’indennità è riconosciuta anche:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto-legge in esame (16.03.2020) hanno perso il lavoro;
  • operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate;
  • iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 50mila euro e 30 contributi giornalieri nel 2019.

N.B. Ad oggi i professionisti iscritti all’Ordine sembrano essere esclusi da questa misura, anche se, occorre evidenziare, la presenza di forti pressioni da parte dell’Ordine dei commercialisti. Stante questa situazione, per i professionisti sembra possibile l’accesso al c.d. “reddito di ultima istanza” con dotazione di 300 milioni di euro, misura per la quale si attendono le modalità tecniche da parte del Ministero dell’Economia entro 30 giorni.

ATTENZIONE! Per ottenere l’una tantum di 600 euro sarà necessario presentare un’istanza all’Inps, le cui modalità operative saranno specificate in una circolare dell’Inps di prossima emanazione. Specifichiamo inoltre che il bonus spetterà solo nel 2020 e nei limiti del tetto di spesa di 170 milioni. Superata questa soglia, le ulteriori istanze non saranno considerate.

CONGEDI E INDENNITÀ

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è previsto un congedo di 15 gg (continuativi o frazionati) in favore di genitori:

    • lavoratori dipendenti del settore privato ai quali viene riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione,
    • lavoratori dipendenti del settore pubblico ai quali viene riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione,
    • lavoratori iscritti alla Gestione separata ai quali viene riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità,
    • lavoratori autonomi iscritti all’Inps, ai quali viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta,

 

 

con figli di età inferiore ai 12 anni.

I suddetti periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo in esame è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione.

È inoltre previsto il diritto all’astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato e pubblico con figli tra 12 e 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscono di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

BONUS BABY-SITTER

In alternativa ai congedi, è previsto un bonus per i servizi di baby-sitting per un massimo di 600 euro (1000 euro per personale sanitario e forze dell’ordine che non optano per i congedi speciali della Pa), da utilizzare nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Il bonus viene erogato sul libretto di famiglia.

N.B. Il bonus in esame è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative sono demandate ad una circolare dell’Inps di prossima emanazione.

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/1992

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Di conseguenza, alle ordinarie 3 giornate di marzo e aprile (3+3) se ne aggiungono 12, per un totale di 18 giorni di permesso retribuito tra marzo ed aprile.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti con reddito 2019 non superiore a 40mila euro spetta un premio, che concorre alla formazione del reddito, di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo. Il premio sarà corrisposto dai sostituti di imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

CREDITO D’IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

BILANCI SOCIETARI

Convocazione assemblea approvazione di bilancio entro 180 gg (rispetto agli ordinari 120 gg) dalla chiusura dell’esercizio 2019 (30.06.2020).

Possibilità di intervenire con modalità telematiche in deroga anche a quanto stabilito dallo statuto.

S.r.l. possono esprimere il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.