Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19“, dispone, all’art. 8, la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei termini di versamento di ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

SOGGETTI INTERESSATI

Destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi sono: 

  • le imprese turistico ricettive,
  • le Agenzie di viaggio e turismo e,
  • i tour operator,

che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano.

VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI

La sospensione dei termini riguarda:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

scadenti nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.

ATTENZIONE! Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020. Non è previsto il rimborso di ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL già versati.

Si tratta, nel dettaglio, della sospensione:

  • dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui al DPR n. 600/1973:
    • art. 23: ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
    • art. 24: ritenute su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente;
    • art. 29: ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) relative a compensi corrisposti
    • nel mese di febbraio (versamento scadente ordinariamente il 16 marzo 2020),
    • nel mese di marzo (versamento scadente ordinariamente il 16 aprile 2020);
  • degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, che per quanto concerne i lavoratori dipendenti riguardano:
    • la trasmissione della denuncia Uniemens relativa a gennaio 2020 (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020);
    • il versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2020 (scadenti ordinariamente il 16 marzo 2020);
    • la trasmissione della denuncia Uniemens relativa a febbraio 2020 (scadente ordinariamente il 31 marzo 2020);
    • il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2020 (scadenti ordinariamente il 16 aprile 2020);
    • la trasmissione della denuncia Uniemens relativa a marzo 2020 (scadente ordinariamente il 30 aprile 2020);
  • degli adempimenti e dei versamenti dei premi INAIL quali:
    • presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (scadente ordinariamente il 29 febbraio differito al 2 marzo 2020).
Occorre precisare che la norma parla di sospensione del “versamento” presupponendo dunque che la ritenuta venga operata senza essere versata.
 
Spetterà agli enti previdenziali e assistenziali, cioè in particolare a Inps e Inail, dare indicazioni operative sulle modalità di denuncia ed esposizione dei versamenti contributivi tardivi senza sanzioni in circolari e messaggi dedicati al decreto legge 9/2020.