Con l’art. 1, comma 692, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) vengono introdotte una serie di modifiche al regime forfettario con l’obiettivo di restringere la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso a partire dal 01.01.2020.
Nello specifico, si tratta di modifiche che hanno inciso sulle condizioni di accesso e di mantenimento di tale regime, con la conseguenza che molti soggetti forfettari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
Vediamole di seguito:
- viene confermata la possibilità di aderire al regime forfettario per i contribuenti che non realizzano ricavi o compensi per oltre 65mila euro.
- viene reintrodotta, come condizione di accesso al regime forfettario, il limite alle spese sostenute per il personale dipendente e per il lavoro accessorio di 20mila euro lordi;
- viene reintrodotta la causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti i 30mila euro.
Conseguentemente, dal 01.01.2020 saranno escluse dal regime agevolato tutte quelle partite IVA che sostengono spese per personale dipendente superiori a 20mila euro lordi e i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti 30mila euro.
I requisiti di accesso devono essere verificati facendo riferimento al periodo d’imposta precedente (2019).
LIMITI | SOGLIE |
Spese per personale dipendente e lavoro accessorio | >20.000 euro |
Redditi di lavoro dipendente e assimilati | >30.000 euro |
COSTO DEL LAVORO
In relazione a tali spese, il legislatore ha elevato il precedente tetto, introdotto dalla L. 145/2018, da 5mila euro a 20mila euro adeguando in questo modo tale importo alla più alta soglia fissata a 65mila euro di ricavi e compensi previsti dal regime.
Come spese per “forza lavoro” si intendono i costi sostenuti per:
- lavoratori dipendenti;
- lavoro accessorio;
- collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
In relazione a tali redditi, non potranno optare per il regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente a quello di eventuale applicazione del regime hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30mila euro.
IMPORTANTE! Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.