Si applica:
● Ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto;
● Ai rinnovi e proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.
APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA
CONTRATTO A-CAUSALE:
● Massimo 12 mesi (attuali sono 36)
CONTRATTO CON CAUSALE:
● Massimo 24
CAUSALI AMMESSE
● Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze SOSTITUTIVE
di altri lavoratori
● Esigenze connesse ad INCREMENTI temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria
Quindi, fatto salvo diverse disposizioni CCNL, in caso di più contratti a termine con lo stesso datore
di lavoro, la durata totale NON PUÒ’ SUPERARE I 24 MESI, in caso di superamento di tale termine,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di superamento.
Per i contratti superiori a 12 giorni la forma è scritta, e il documento deve essere consegnato al
lavoratore entro 5 giorni.
Il contratto prorogato oltre i 12 mesi è possibile solo con causale.
Il rinnovo è possibile solo con causale.
La proroga è possibile senza causale entro i 12 mesi di durata.
DEFINIZIONI
Rinnovo: contratti a termine con soluzione di continuità e nel rispetto dello stop and go di 10 o 20
gg a seconda della durata del contratto iniziale.
Proroga: contratti a termine senza soluzione di continuità.
PROROGHE
Soltanto 4 (in luogo di 5) volte nell’arco dei 24 mesi.
ATTIVITÀ STAGIONALI
I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle causali.
TUTELE
L’impugnazione del contratto a termine può avvenire entro 180 dalla cessazione in luogo dei
precedenti 120 gg.
CONTRIBUZIONE
Aumenta l’importo a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine,
l’importo pari all’1,4% viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
anche in caso di somministrazione.
SOMMINISTRAZIONE
In caso di assunzione a termine il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla
disciplina sul tempo determinato così come modificata con esclusione di:
● Disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato
● Diritto di precedenza